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Ripetibilità importi non dovuti assegno di mantenimento

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La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31635/2023 si è pronunciata su una vicenda relativa alla separazione personale di due coniugi affermando il principio della ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento in favore dell’altro coniuge laddove risultino insussistenti “ab origine” dei presupposti per il versamento stesso.

Già con la sentenza n. 32914 del 08.11.2022, le Sezioni Unite avevano affermato che laddove venga esclusa l’esistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, matura il diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

Nella fattispecie esaminata, la Corte di Appello di Roma aveva condannato l’ex moglie alla restituzione delle somme già percepite dall’ex marito stabilendo che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento” con revoca contestuale dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in primo grado.

La pronuncia della Suprema Corte è importante perché esclude la irripetibilità di quelle somme che hanno natura alimentare, laddove ab origine non sussistevano i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento. Così anche nell’ipotesi di addebito della separazione, il coniuge perderebbe il diritto all’assegno inizialmente riconosciuto.

Richiamando le Sezioni Unite, i giudici affermano che «nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all’interno della sentenza di primo o secondo grado) l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti (cfr. Cass., Sez. U., 32914/2022, dove, al punto 8.3, si precisa che «ove con la sentenza venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione più propria dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati) …. non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)».


Nel caso di specie la Corte d’appello aveva rilevato che il Giudice di primo grado aveva rilevato che la moglie non aveva fornito prove sufficienti della esistenza dei presupposti richiesti per avere diritto all’assegno di mantenimento .

Per cui “il riconoscimento dell’originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento già riconosciuto in sede presidenziale determinava, quindi, la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, indipendentemente dalla circostanza che la richiedente abbia agito con mala fede o colpa grave”.

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello
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