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Sì all’amministratore di sostegno per l’ex marito troppoprodigo con l’amante

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La Corte di Cassazione, con una sentenza recentissima, ha ritenuto ammissibile a richiesta giudiziaria della moglie separata e titolare di un assegno di mantenimento di nomina di un amministratore di sostegno per l’ex marito eccessivamente generoso con la sua amante. Pertanto il principio di massima conseguente alla predetta sentenza rende possibile per la moglie separata o divorziata titolare di un assegno di mantenimento per sé o per i propri figli, adire il Giudice tutelare competente al fine di ottenere la nomina di un amministratore di sostegno per
l’ex marito laddove questi abbia fatto sparire il proprio patrimonio o lo abbia dilapidato con l’amante venendo cosi meno ai propri obblighi familiari, anche nel caso in cui lo stesso fosse esente da patologie psichiche.

La recente sentenza della Corte di Cassazione prende le mosse dal concetto di “prodigalità” già definito dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo affermando che: «Se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà
già posti a suo carico (l’aiuto all’ex coniuge), ma finanche quelli in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli
strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie capacità di vita dignitosa». Un tale tipo di prodigalità configura infatti
autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità laddove si
traduca in libere scelte di vita, ricollegabili a motivi futili (per esempio frivolezza, vanità, ostentazione del lusso o a dispetto dei vincoli
di solidarietà familiare).
Nel caso specifico analizzato dalla Corte di cassazione, l’uomo aveva decisamente intaccato il suo patrimonio avendo venduto beni per oltre 1 milione e 200mila euro i cui proventi in parte erano spariti misteriosamente.

Lo strumento dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge n. 6/2004 e previsto dal codice Civile all’art. 414 implica una valutazione da parte di un’autorità giudiziaria– il Giudice Tutelare, basata sull’analisi della documentazione fornita e su un incontro diretto con la persona coinvolta.
Aggiunge la Cassazione, infine, che la libertà di gestire il proprio patrimonio incontra dei limiti includendo sì il diritto di ridurre i propri beni ma non al punto di non poter più adempiere ai doveri di solidarietà verso l’ex coniuge o di provvedere ai propri bisogni.
La Corte interviene anche nell’interesse della collettività, avvertendo che questa non può assumersi la responsabilità di coloro che,
pur disponendo di mezzi adeguati, si trovano in difficoltà economica a causa di una generosità irragionevole e oltre le loro possibilità,

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello
tel. +39 347 9368029 – +39 339 2001966 – Vedi Rubrica sul Portale www.ilfaroinrete.it

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