La mediazione in materia condominiale
DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO
La Mediazione è una procedura stragiudiziale volta a risolvere alcune determinate controversie da esperire obbligatoriamente prima di poter adire l’autorità giudiziaria e che permette un notevole vantaggio in termini di risparmio di tempo e di costi.
In materia condominiale tale procedura è obbligatoria e pertanto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’art. 5, co. 1 – bis del D.lgs 28/2010 dispone infatti che chi intende esercitare in giudizio un’azione attinente ad una controversia in materia di condominio deve preliminarmente intraprendere il procedimento di mediazione (cfr. art. 71 quater disp. att. cod. civ.)
Tale procedura è affidata da un Organismo competente per territorio o su deroga delle parti ad un mediatore ovvero un professionista specializzato che cercherà di trovare una soluzione alla questione proposta.
La recente riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia) altresì ha rivoluzionato il panorama delle mediazioni in materia di condominio che in Italia ove il maggior numero di tali procedimenti ha ad oggetto i conflitti relativi a:
- gestione delle parti comuni;
- impugnazioni di verbali di assemblea;
- ripartizione delle spese;
Importante novità introdotta dalla riforma al fine di raggiungere l’obiettivo di semplificare ed rendere maggiormente efficace la gestione delle liti condominiali consiste nella possibilità concessa all’amministratore del condominio di intraprendere, aderire e partecipare ai procedimenti di mediazione senza la preventiva approvazione da parte della assemblea.
Il verbale contenente una proposta di accordo o la proposta conciliativa fatta dal mediatore verrà comunque sottoposto al vaglio dell’assemblea che dovrà successivamente deliberare con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile.
Un’altra novità introdotta dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010 riguarda l’obbligo per il condominio di intraprendere il procedimento di mediazione nel caso in cui il condomino moroso proponga opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall’autorità giudiziaria in favore del Condominio con la conseguenza che colui che ha proposto il ricorso dovrà proporre la domanda di mediazione.
Sempre con la finalità di snellire le tempistiche della procedura, è stata stabilita in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza, la durata massima della mediazione mediante accordo scritto dalle parti. Termine questo decorrente o a far data dal deposito della domanda presso l’Organismo oppure, in caso di mediazione demandata dal Giudice, dalla scadenza fissata da quest’ultimo. Trattasi di termine non soggetto a sospensione feriale.
Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello
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