Prevenzione incendi nelle Scuole e nei Condomini
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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha predisposto la circolare 14 ottobre 2020, n. 13337 avente ad oggetto “Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi”.
Nella circolare è segnalato che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto agosto”) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 contiene 2 articoli di particolare interesse per la prevenzione incendi e, nel dettaglio:
- l’articolo 32 rubricato “Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021”, in cui al comma 6-bis è precisato che gli enti locali titolari delle competenze in materia di edilizia scolastica possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, solo per l’anno scolastico 2020/2021, anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. I dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purchè siano, comunque, rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro;
- l’articolo 63-bis rubricato “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio”, in cui al comma 2 viene rinviato di ulteriori sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti, per lo scorso 6 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 1987.
In allegato la circolare 14 ottobre 2020, n. 13337.