In quale misura la tredicesima è pignorabile
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La tredicesima è pignorabile al pari della retribuzione mensile, essendo calcolata proprio sulla base di quest’ultima. Questo significa che, nonostante la tredicesima venga versata in maniera differita a fine anno, in base alle somme maturate ogni mese dal lavoratore, alla tredicesima mensilità si applica la medesima disciplina vigente in tema di pignorabilità dello stipendio.
Ricordiamo che a porre un limite alla pignorabilità dello stipendio è tuttavia il codice di procedura civile, al fine di garantire al lavoratore l’intangibilità del cosiddetto minimo vitale. Tale minimo vitale impignorabile previsto dalla legge è pari a:
- tre volte l’assegno sociale in caso di somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di impiego accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore, quando l’accredito sia stato effettuato in data anteriore al pignoramento;
- un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, quando l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente.
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Ad essere pignorabili sono quindi le somme eccedenti tale minimo vitale compresi gli emolumenti percepiti dal lavoratore: dunque, nella pignorabilità secondo i limiti di legge volti a garantire la sopravvivenza del debitore rientra anche la tredicesima mensilità.