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I diritti del condòmino all’interno del condominio

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO

Il Legislatore ha attribuito ad ogni singolo condomino importanti poteri all’interno del Condominio di cui fa parte e nel quale può concretamente svolgere un ruolo attivo sia nell’ambito delle proprie unità immobiliari esclusive, sia della gestione dei beni comuni.
I poteri dei condomini sono stati rafforzati a seguito della riforma del Condominio attuata con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”e tra tutti riveste un’importanza non indifferente la possibilità di esercitare il proprio diritto di informativa ex art. 1130 c.c. nei confronti dell’amministratore dello stabile chiedendo a quest’ultimo il rilascio di un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso per acquisire informazioni più dettagliate in merito alla complessiva condizione economica del condominio ed eventuali inadempimenti degli altri condomini sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.  Rilevano tra gli altri, inoltre, importanti poteri d’impulso del condomino tra cui il potere di chiedere all’autorità giudiziaria la nomina dell’amministratore in caso di inerzia dell’assemblea o diversamente la revoca in caso di mala gestio dello stesso ex art. 1129 c.c..

Ciascun condòmino ha altresì il diritto di  visionare la documentazione condominiale e chiederne copia a proprie spese, tra cui registri di anagrafe, i verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore, il registro di contabilità nonchè la rendicontazione periodica relativa al conto corrente.

Ogni condòmino può dissentire rispetto alla decisione dell’assemblea di promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale mediante atto separato con cui esonerarsi dalla propria responsabilità circa le conseguenze in caso di eventuale soccombenza, con successivo diritto di rivalsa per ciò che lo stesso abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa (art. 1132 c.c.).

Di particolare interesse attuale è il diritto riconosciuto dall’articolo 1122 bis del codice civile ad ogni condomino di installare pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare, condizionando tale facoltà al presupposto che l’interessato, laddove tale installazione dovesse comportare delle modifiche alle parti comuni, comunichi all’amministratore sia il contenuto specifico che le modalità di esecuzione dei lavori. L’assemblea in questo caso specifico potrà esercitare dei poteri limitati, imponendo con la maggioranza qualificata prevista in tal caso, l’attuazione di particolari cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio. Avv. Daria Colica Tel. 347 9368029

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