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LE LESIONI PERSONALI STRADALI SONO REATO: IL NUOVO ART. 590 BIS C.P.

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CLAUDIA SPOSITI

A causa del forte incremento dei sinistri stradali con lesioni personali gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme di circolazione stradale, il Legislatore è intervenuto con la L. n. 41/2016 introducendo il reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis c.p. quale fattispecie autonoma di reato (non più semplice aggravante), che prevede come sanzione base la reclusione da 3 mesi ad 1 anno (lesioni gravi) e da 1 a 3 anni (lesioni gravissime) nonché una serie di ipotesi aggravate con pene ulteriormente aumentate, fino a 5 anni (lesioni gravi) e fino a 7 anni (lesioni gravissime).

Gli ulteriori aggravamenti di pena sono previsti anche per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa per la RCA o fuga del responsabile. Nel caso di lesioni personali gravi (tale è la malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg) ovvero gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile destinata a durare per tutta la vita) il reato è procedibile d’ufficio: l’azione penale sarà quindi esercitata nei confronti del responsabile indipendentemente dalla querela eventualmente proposta dalla parte offesa. Il danneggiato potrà scegliere di costituirsi parte civile nel procedimento penale ovvero agire civilmente per il risarcimento dei danni, ma il reato sarà comunque perseguito. Tra le sanzioni accessorie ricordiamo poi la revoca della patente di guida per almeno 5 anni. A fronte di ciò, si auspica una maggiore consapevolezza dei conducenti in ordine al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dettate per la sicurezza della circolazione stradale e che costituiscono innanzitutto norme di civile convivenza.

(Avv. Claudia Spositi – 3294599294).

Diritto Assicurativo – Avv. Claudia Spositi Studio legale

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