Usucapione speciale della piccola proprietà rurale
studiocataldi.it –
Lucia Izzo – L’usucapione della piccola proprietà rurale è una forma speciale di usucapione disciplinata dall’articolo 1159-bis c.c. e nella legge n. 346/1976. Ecco criteri e procedimento per tale modalità di acquisto della proprietà
Il nostro ordinamento annovera tra i modi di acquisto della proprietà (cfr. art. 922 c.c.) anche la c.d. usucapione. Quest’ultima consente di acquisire la proprietà a titolo “originario”, ovvero in maniera indipendente rispetto al diritto del precedente proprietario
ffinché l’usucapione si realizzi è di norma necessario il possesso continuativo del bene per un certo periodo di tempo e “uti dominus”: trattasi di comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario.
Dunque, oltre al possesso continuato e ininterrotto, va dimostrato anche il c.d. animus possidendi che si realizza nella manifestazione di un dominio esclusivo sulla “res” da parte dell’interessato, attraverso un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass. n. 9235/2011).