Obbligo Green pass, risponde il Garante della privacy: legittimo se si limita a dati su vaccino, tampone o guarigione
orizzontescuola.it – urly.it/3fdf8
Il Garante per la protezione dei dati personali risponde ad alcuni quesiti sul green pass, specie in relazione all’uso delle certificazioni verdi in “zona bianca”, che dal 1° settembre riguarda anche il personale scolastico. Le questioni sollevate fanno riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, all’autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, alle libertà di circolazione e di iniziativa economica.
La disciplina interna delle certificazioni verdi si muove in questa prospettiva e, sotto il profilo della protezione dei dati, implica un trattamento legittimo nella misura in cui si inscriva nel perimetro delineato dalla normativa vigente. Essa è rappresentata, in particolare – per quanto concerne il tema oggetto dei quesiti – dal combinato disposto degli artt. 9 del d.l. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87), 9-bis, introdotto nel corpo del d.l. n. 52 dall’art. 3 del d.l. n. 105 del 2021 e, per le misure attuative, 13 del dPCM 17 giugno 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del citato d.l. n. 52.